Oggi in questo articolo paleremo del Canone Rai e a quale età non si è più obbligati a pagare.
Tra i vari adempimenti, sia fiscali che non, c’è quello che consente, ai cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo totale (proprio e del coniuge) non superiore complessivamente agli 8mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione ovviamente per i collaboratori domestici, le colf e le badanti), di essere esonerati dal pagamento del Canone Rai.
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Per ottenere quest’agevolazione, gli stessi devono presentare l’apposita dichiarazione sostitutiva, che è disponibile sul sito dell’Agenzia con le relative istruzioni di compilazione, attraverso la quale si attesta il possesso dei vari requisiti.
Con questa dichiarazione sostitutiva, l’interessato attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 244 del 2007, che ha introdotto l’agevolazione, relativamente ai dati anagrafici e a quelli di residenza, al numero di abbonamento alla Rai, nonché all’indicazione dell’anno per cui si chiede l’esonero.
Inoltre, il contribuente deve anche comunicare se è coniugato o meno. Nel primo caso, deve indicare anche il codice fiscale del coniuge convivente e dichiarare che la somma dei redditi “coniugali” non ha superato la soglia di reddito massima fino alla quale è riconosciuta quest’agevolazione.
L’agevolazione spetta per uno o più apparecchi che si trovano nell’abitazione di residenza ed è invece esclusa nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
Coloro che già beneficiano dell’esenzione dal pagamento del Canone Rai, se le condizioni di esonero permangono, non sono comunque tenuti alla presentazione di una nuova dichiarazione ma se invece i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva svaniscono, perché magari si supera il limite di reddito previsto, è necessario comunicare la variazione dei presupposti nella sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva.
Per i potenziali esonerati, che versano il prezzo del Canone direttamente in bolletta, è sempre possibile effettuare il pagamento parziale scorporando eventuali rate di canone Tv non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.
I cittadini che hanno pagato, pur essendo in possesso dei vari requisiti, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso.
La dichiarazione sostitutiva può, in alternativa, essere spedita a mezzo servizio postale in plico raccomandato, senza una busta, all’Agenzia delle entrate, Ufficio Canone TV alla Casella postale 22, 10121 Torino, allegando la copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore che deve essere consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate sul territorio.