Canone Rai, in questi casi non devi pagarlo: ecco quali

Il canone Rai è una tassa sulla detenzione anche di un solo apparecchio che consenta la visione dei canali Rai della televisione italiana. Si tratta di un’imposta che esiste ormai da diverso tempo, pensate che era già popolare negli anni ’30 quando si era soliti sottoscrivere un abbonamento per alcune stazioni radio per sole 8 Lire l’anno. Da lì la sua ascesa fu sempre maggiore, si trasformò in un tassa obbligatoria per tutti ed il prezzo salì prima fino a 110€; poi venne ribassato e, per combatterne l’eccessiva evasione, rateizzato in bolletta. Dal 2026 ad oggi siamo stati abituati a pagare il canone Rai alla modica cifra di 9€ mensili per le bollette dei primi 10 mesi dell’anno e, chiunque fosse titolare di un’utenza elettrica, veniva ritenuto idoneo al pagamento.

Dal 2023 non sarà più così; non siamo ancora a conoscenza della nuova modalità di pagamento né se la quota sarà soggetta ad un aumento. Ciò di cui siamo certi, però, è che le nostre fatture energetiche, saranno totalmente prive della presenza di questa rata. Visto che non abbiamo ancora informazioni fondate su come si svolgerà il pagamento, (è possibile che torneremo a fare il bollettino postale) ci limiteremo a ricordarvi che lo Stato italiano non esige il pagamento da tutti; e che diverse categorie di persone hanno diritto all‘esenzione totale della tassa; vediamo quali sono.

Chi non deve pagare il canone Rai

  • Anziani over 75 con un reddito inferiore a 8.000€ annui (somma totale del reddito di entrambi i coniugi)
  • Chi dichiara di non possedere una televisione né propria né di qualsiasi altro membro del nucleo familiare;
  • Impiegati consolari, funzionari, funzionari di organizzazioni internazionali;
  • Militari e/o addetti alla protezione civile in servizio sul territorio Nazionale ma che non posseggono né la cittadinanza né la residenza italiana.

Se fai parte di almeno una di queste categorie, tutto ciò che dovrai fare per evitare di pagare sarà effettuare l’apposita richiesta dall’1 Luglio dell’anno in corso fino al 31 gennaio dell’anno per cui richiedi l’esenzione.