“Le bollette non si potranno più pagare”: ecco perchè

Dal 1 gennaio del 2020, la prescrizione biennale vale non soltanto sulle bollette di gas e luce, ma anche in quelle dell’acqua. Chi riceve quindi una bolletta che riguarda consumi più vecchi già di due anni, può immediatamente contestarla e non pagarla. Attenzione, però, perché in base al tipo di segnalazione del consumatori e delle loro associazioni, molte società di gestione dei servizi idrici non avrebbero applicato in modo corretto questa prescrizione biennale. Ecco di seguito una guida su come contestare le bollette con dei conguagli relativi a consumi più vecchi di due anni.

Da quando parte la prescrizione?
Bollette della luce: le fatture antecedenti al 1 marzo del 2018 si prescrivono dopo cinque anni, invece quelle successive a questa data, dopo due anni.
Bollette del gas: la prescrizione biennale scatta dal 1 gennaio del 2019, quelle scadute prima si prescrivono in cinque anni.
Bollette dell’acqua: le fatture antecedenti al 1 gennaio 2020 si prescrivono in cinque anni, mentre quelle successive dopo due anni.

Come viene calcolata?
I termini di prescrizione delle bollette di luce, gas e acqua si calcolano seguendo il comune calendario: il giorno in cui si inizia a calcolare questo termine di prescrizione è quello immediatamente successivo alla data di scadenza della bolletta e il giorno finale si considera, invece, nel calcolo. Se il termine di prescrizione scade in un giorno festivo, esso è allora prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Come far valere la prescrizione biennale?
L’azienda è tenuta ad informare l’utente almeno 10 giorni prima rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, in modo del tutto completo e trasparente, della possibilità di eccepire tale prescrizione. L’azienda deve inoltre mettere a disposizione un modulo al fine di comunicare la volontà di non pagare la bolletta e nel caso di ritardo da parte di essa nel fatturare i conguagli per i consumi riferiti a periodi più estesi di due anni, il cliente è di fatto legittimato a sospendere il pagamento.

Non è comunque necessario ricorrere all’autorità giudiziaria per far accertare la prescrizione, ma se la società fornitrice dovesse notificare un decreto ingiuntivo è allora assolutamente possibile opporsi entro i 40 giorni dalla notifica contestando la prescrizione.